Art. 1
È costituita la Fondazione senza scopo di lucro denominata “FONDAZIONE MALATTIE INFETTIVE E SALUTE INTERNAZIONALE” (MISI), fondatore Giampiero Carosi, con sede in Brescia, Via XX Settembre n. 24. Per esigenze di pubblicazione è altresì riconosciuta la dizione in lingua inglese di INFECTIOUS DISEASES AND INTERNATIONAL HEALTH (IDIH).
Art. 2
Gli scopi della Fondazione, unicamente scientifici, culturali e sociali, con esclusione di qualsiasi fine di lucro, sono di promuovere progetti di ricerca e studio e iniziative di valenza sociale e di comunicazione formazione, supportate anche tramite erogazione di borse di studio, nel campo della Medicina delle Infezioni e Salute Globale. La Fondazione si propone come momento di sviluppo delle conoscenze epidemiologiche, diagnostiche e terapeutiche e di attività di comunicazione-formazione, con impatto sui programmi di prevenzione, di qualificazione dell’assistenza e di integrazione socio-sanitaria.
Art. 3
Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio viene apportato inizialmente dai fondatori, come indicato nell’atto costitutivo. Il patrimonio è costituito nella complessiva misura di €. 103.291,38 (euro centotremiladuecentonovantuno virgola trentotto).
Art. 4
Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
- delle rendite e dei proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione stessa;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di soci fondatori, di soci cooptati, di soci benemeriti e di terzi, destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
- di ricavi provenienti da pubblicazioni, premi, concorsi, borse di studio ed ogni altro legittimo incentivo di qualsiasi natura;
- dei ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà in sede di approvazione del bilancio all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.
Art. 5
Organi della Fondazione sono:
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- il Presidente della Fondazione, che presiede il Consiglio di Amministrazione;
- il Vice Presidente;
- il Segretario-Tesoriere;
- il Direttore Esecutivo;
- il Direttore Scientifico;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.
Art. 6
6.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da un numero minimo di 5 (cinque) consiglieri fino ad un numero massimo di 15 (quindici).
6.2 In sede di costituzione della Fondazione i fondatori nominano a vita cinque membri del Consiglio di Amministrazione e fra questi il Presidente, che presiede il Consiglio di Amministrazione e assume l’incarico e la funzione di Presidente della Fondazione.
6.3 In caso di dimissioni, permanente impedimento o morte di un membro a vita del Consiglio di Amministrazione, gli altri membri a vita hanno potere di nominare il sostituto, il quale assumerà la veste di membro a vita. Qualora la nomina non venga accettata entro 30 giorni dalla comunicazione, da inviare tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, i membri a vita in carica dovranno procedere alla nomina di altro soggetto.
6.4 I membri a vita del Consiglio di Amministrazione hanno inoltre la facoltà di proporre la nomina di ulteriori tre componenti del Consiglio stesso nel seguente modo: il Presidente ha facoltà di proporre la nomina di due consiglieri e gli altri membri a vita dell’altro consigliere. I consiglieri a vita fissano la durata della carica, che non potrà superare i quattro anni, di tali consiglieri che vengono cooptati nel Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 2/3.
6.5 Il Consiglio di Amministrazione in carica ha inoltre la facoltà di nominare ulteriori componenti fino al raggiungimento del numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 6.1. I suddetti consiglieri vengono nominati per cooptazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri in carica. Tutti i componenti cooptati nel Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati; all’atto della nomina la prima scadenza coinciderà con la scadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica. Ai consiglieri cooptati in carica vengono attribuiti gli stessi poteri e le stesse funzioni dei consiglieri a vita nell’ambito del Consiglio di Amministrazione.
6.6 I consiglieri cooptati in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso possono essere sostituiti dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti. La nomina per cooptazione deve essere comunicata all’interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e deve essere accettata per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In assenza dell’accettazione nei termini fissati o di non accettazione, il Consiglio di Amministrazione può procedere ad una nuova nomina per cooptazione.
6.7 Per perpetuare le finalità e la mission della Fondazione di cui all’Art.2, in caso di permanente impedimento o di decesso del Presidente, la carica verrà temporaneamente assunta dal Vice-Presidente. Il nuovo Presidente, scelto fra i membri del CdA, verrà designato dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza di 2/3 fissandone la durata in carica.
6.8 Il Presidente in carica ha facoltà di indicare previamente, mediante dichiarazione a futura memoria, i requisiti del/dei candidato/i che potranno auspicabilmente essere presi in considerazione per l’elezione di un nuovo Presidente.
6.9 Le cariche del Presidente, del vice-Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Segretario-Tesoriere, del Direttore Esecutivo, del Direttore Scientifico nonché le cariche dei componenti del Comitato Scientifico e dei Probiviri sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per le attività svolte nell’esercizio delle loro funzioni. Ai membri del Consiglio d’Amministrazione, al Segretario-Tesoriere, al Direttore Esecutivo e al Direttore Scientifico nonché ai componenti del Comitato Scientifico possono essere attribuite deleghe per lo svolgimento di specifiche funzioni; gli stessi possono ricevere emolumenti commisurati allo svolgimento di tali specifiche funzioni, oltre che il rimborso delle spese sostenute e documentate per le attività svolte nell’esercizio di tali funzioni. Le deleghe e i relativi emolumenti dovranno essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice, su proposta del Presidente. Le pratiche inerenti e le relative delibere potranno essere promosse e deliberate in corso d’anno anche per via telematica.
Art. 7
Al Consiglio di Amministrazione spetta: a) provvedere alla gestione patrimoniale della Fondazione; b) predisporre le direttive per le attività della Fondazione rivolte al conseguimento dei suoi fini statutari; c) autorizzare formalmente ogni iniziativa scientifica, culturale o di studio, e/o di valenza sociale, e/o di comunicazione e di formazione che contempli un ruolo ufficiale della Fondazione; d) curare l’istituzione di bandi per l’erogazione borse di studio e stabilire i criteri per l’ottenimento; e) predisporre il Regolamento attuativo delle attività della Fondazione ed eventuali aggiornamenti; f) procedere alla cooptazione per l’aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall’articolo 6; g) nominare il Vice-Presidente (anche tra i consiglieri non a vita); h) nominare il Segretario-Tesoriere (anche non componente del CdA); i) nominare il Direttore Esecutivo (anche non componente del CdA); l) nominare il Comitato Scientifico (formato anche con membri non componenti del CdA); m) nominare il Direttore Scientifico, nominato fra i componenti del Comitato Scientifico; n) nominare il Collegio dei Probiviri; o) istituire l’Albo dei Soci benemeriti; p) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, proposte dal Presidente e approvate dalla maggioranza di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione; q) approvare entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio preventivo dell’anno successivo e nella stessa data il bilancio consuntivo dell’anno precedente; r) nominare il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori contabili di cui all’Art. 15, determinandone la durata in carica e i compensi.
Art. 8
Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri. Le convocazioni devono essere effettuate con preavviso di almeno 8 giorni, con l’indicazione della data, del luogo della riunione e dell’ordine del giorno da trattare, da spedire mediante posta, telegramma, posta elettronica o PEC all’indirizzo dei consiglieri; le convocazioni straordinarie e urgenti devono essere fatte con preavviso di almeno 3 giorni, mediante posta, telegramma, posta elettronica o PEC all’indirizzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per via telematica in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione delle maggioranze stabilite nell’Art. 6. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 9
Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente può nominare procuratori determinandone le attribuzioni nell’ambito dei poteri a lui spettanti. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico (di cui agli Art. 11 e 12). Il Presidente, coadiuvato dal Direttore Esecutivo, dal Direttore Scientifico e dal Segretario-Tesoriere, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni. Firma gli atti e quanto occorra per l’espletamento di tutte le iniziative che vengono deliberate; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento attuativo e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo successivamente a ratifica del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o, in assenza o impedimento di entrambi, il consigliere più anziano di età, che assume temporaneamente la carica di Vice-Presidente. Il Vice Presidente avrà le facoltà decisionali ed esecutive del Presidente.
Art. 10
Il Direttore Esecutivo, il Direttore Scientifico e il Segretario-Tesoriere sono nominati dal Consiglio di Amministrazione (art. 7). Essi collaborano con il Presidente, sulla base di specifiche funzioni loro attribuite. Rispettivamente:
- il Direttore Esecutivo collabora con il Presidente alla valutazione iniziale e periodica di progetti di ricerca e di studio, nonché di iniziative di valenza socio-culturale, di comunicazione e di formazione. Nell’espletamento delle sue funzioni potrà essere coadiuvato da consulenti nominati ad hoc dal CdA che potranno essere remunerati sui fondi specifici dei progetti previa approvazione del CdA;
- il Direttore Scientifico, in collaborazione con il Presidente, propone e cura l’implementazione delle iniziative scientifiche, esprime pareri sulla scientificità delle iniziative generali della Fondazione e coordina l’attività del Comitato Scientifico nell’espletamento delle proprie funzioni.
- il Segretario-Tesoriere: a) cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e la predisposizione degli schemi del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo; b) cura il buon andamento della gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione; c) coordina le attività di segreteria operativa; d) redige sottoscrive i verbali del Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore Esecutivo, il Direttore Scientifico e il Segretario-Tesoriere collaborano alla gestione dei programmi di attività della Fondazione nell’ambito delle proprie funzioni e alla gestione dello staff e dei consulenti della Fondazione. Partecipano su invito alle sedute degli organi della Fondazione con voto consultivo, qualora non siano membri effettivi degli stessi.
Art. 11
Il Comitato Scientifico (CS) è presieduto dal Presidente della Fondazione e le sue attività sono coordinate dal Direttore Scientifico. E’ composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità distintesi nei campi di attività che riguardano gli scopi scientifici, culturali e le iniziative di comunicazione-formazione e di integrazione socio-assistenziali della Fondazione. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati; vengono sostituiti in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del quadriennio in corso.
Art. 12
12.1 Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocato su iniziativa del Presidente di concerto con il Direttore Scientifico ogni qualvolta venga ritenuto opportuno oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.
12.2 Le riunioni del Comitato Scientifico si possono svolgere anche per via telematica in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
12.3 Il Comitato Scientifico:
- formula proposte motivate al CdA per implementare iniziative di valenza scientifica della Fondazione;
- esprime, su richiesta del CdA, pareri su programmi di attività proposti o implementati anche in collaborazione con enti pubblici o privati, fondazioni e rappresentanti di parti sociali;
- esprime, su richiesta del CdA, pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione;
- può provvedere, su richiesta del CdA, all’organizzazione e gestione operativa delle attività di comunicazione, formazione, divulgative e socio-assistenziali a sostegno dei fini statutari della Fondazione;
- può provvedere, su richiesta del CdA, alla predisposizione di eventuali bandi per l’erogazione di borse di studio, nonché alla valutazione e alla selezione dei candidati.
12.4 I singoli membri del Comitato Scientifico possono partecipare, su invito del Presidente, con ruolo consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora non siano membri effettivi dello stesso.
12.5 Le proposte del Comitato Scientifico per essere esecutive devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.
12.6 Nel caso che i progetti necessitino di sviluppi in tempi brevi o che abbiano scadenze non in linea con le riunioni del CdA, le proposte verranno presentate con PEC ad ogni Consigliere del CdA ed alla segreteria della Fondazione. In tal caso il Consiglio di Amministrazione delibererà con le modalità del voto per corrispondenza. Il voto dovrà essere espresso entro 15 giorni mediante PEC da inviare all’indirizzo PEC del Presidente e della segreteria della Fondazione. Passato il termine di 15 giorni il progetto verrà considerato approvato per tacito assenso. Di ciò verrà redatto apposito verbale a cura del Segretario-Tesoriere.
Art. 13
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Art. 14 – Collegio dei Probiviri
14.1 Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, è nominato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri in carica.
14.2 I probiviri durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. La durata coincide con quella del Consiglio di Amministrazione.
14.3 In caso di cessazione dalla carica di uno o più Probiviri il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere a sostituirli nella medesima carica nel termine di trenta giorni dalla loro cessazione.
14.4 L’incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione.
14.5 Il Collegio nomina al suo interno il Presidente e il Segretario.
14.6 La carica di Probiviro è gratuita. I Probiviri hanno diritto solo al rimborso delle spese vive sostenute per l’assolvimento del loro incarico.
14.7 Il Collegio dei Probiviri ha il compito di: a) garantire la corretta osservanza e applicazione dello Statuto della Fondazione e del suo Regolamento attuativo; b) dirimere le controversie eventualmente insorte tra i soci e tra questi e gli organi sociali della Fondazione; c) formulare pareri preventivi non vincolanti su eventuali azioni giudiziali o extra giudiziali nei confronti di soggetti terzi o su azioni promossi dagli stessi; d) effettuare il controllo di merito a seguito di illeciti amministrativi, segnalati o che vengono a conoscenza del Collegio segnalando al Presidente il fatto illecito e il loro responso; e) formulare deliberazioni al Consiglio di Amministrazione per l’assunzione di provvedimenti disciplinari; f) formulare, se richiesto, pareri preventivi su provvedimenti e progetti.
14.8 I Probiviri giudicano ex bona et aequo con le formalità fissate da apposito Regolamento. Delle riunioni e decisioni del Collegio devono essere redatti i relativi verbali, trascritti su apposito libro e sottoscritti da tutti i membri del Collegio stesso.
Art. 15
15.1 La Fondazione potrà istituire a cura del Presidente e del Consiglio di Amministrazione l’Albo dei Soci Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati nonché le persone fisiche che abbiamo contribuito in maniera significativa al perseguimento dei fini statutari.
15.2 I Soci Benemeriti possono partecipare su invito alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
Art. 16
Il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico sono scelti tra le persone iscritte nell’elenco dei Revisori Legali. Il Collegio dei Revisori, ove nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Al Revisore, sia unico che collegiale, si applicano le norme del Decreto Legislativo 27/01/2010 n. 39 per quanto riguarda i principi di indipendenza, il funzionamento e i compiti e doveri nello svolgimento della revisione. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico può partecipare su invito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può esprimere pareri consultivi. I membri del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico restano in carica per tre esercizi, e comunque fino alla approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio. Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori o al Revisore Unico spetta, oltre al rimborso delle spese, una indennità fissa annua ed un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 17
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Tutti gli eventuali avanzi di gestione e/o utili debbono essere riutilizzati nell’attività della Fondazione o comunque per incrementare il patrimonio. Non è consentita la distribuzione di utili o di avanzi di gestione, nonché dei fondi e delle riserve durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 18
La Fondazione è costituita a tempo indeterminato. Qualora gli scopi indicati nel precedente art. 2 divengano impossibili o di scarsa utilità ovvero il patrimonio divenga insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione contemplate dall’art. 27 Codice Civile ovvero quelle di scioglimento previste dall’art. 28, 1° e 2° comma del Codice Civile, la Fondazione verrà dichiarata estinta. In caso di estinzione da qualsiasi causa determinata tutti i beni della Fondazione saranno devoluti a cura del Consiglio di Amministrazione ad altri enti pubblici o privati, che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione. In caso di liquidazione, per qualunque causa, della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione.
Art. 19
Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi italiane vigenti in materia.
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